domenica 15 febbraio 2009

-- Le circolari sono atti non vincolanti

Scritto da Salvatore Pizzo* , cronista giudiziario in Parma docente di
scuola primaria statale
venerdì 13 febbraio 2009
Le norme che mancano, considerazioni
dopo i fatti della "Longhena"
di Bologna
Una norma per creare obblighi di fare o non fare dev'essere vigente,l'avvocato Mariastella Gelmini del Foro di Brescia, quale operatoredel diritto ce lo insegna. In merito alla valutazione in decimi, chesi vorrebbe considerare già pienamente reintrodotta nella scuoleprimarie e secondarie di primo grado, va ricordato la norma chedovrebbe disciplinare la fattispecie al momento manca, essa non èstata inserita nell'ordinamento: si tratta del regolamento attuativoprevisto dall'articolo 3 comma 5 della legge 30 ottobre 2008 n.169, lacosiddetta "Riforma Tremonti - Gelmini". Allo stato attuale ilregolamento è ancora al vaglio degli organi competenti, esso sarà
vigente solo se e quando saranno concluse le fasi di controllopreviste ed una volta promulgato con Decreto del Presidente dellaRepubblica. Ovviamente i funzionari del Ministero della PubblicaIstruzione, di fronte alla mancanza di norme, non hanno mai emessoatti autoritativi in merito alla reintroduzione della valutazionenumerica, esistono solo due circolari, entrambi firmate dal direttoregenerale dell'ufficio VI "per gli ordinamenti del sistema nazionale diistruzione e per l'autonomia scolastica" dottor Mario Giacomo Dutto,la Circolare n.100 dell'11 dicembre 2008, e la circolare n.10 del 23gennaio 2009. Trattandosi di circolari si tratta di atti meramenteesplicativi che non creano obblighi nei confronti dei destinatari, a
maggior ragione ciò non sussiste se esse sono relative a norme non
ancora vigenti. La Corte di Cassazione ha più volte chiarito che le
circolari non sono atti normativi, ciò anche in un recentepronunciamento, nella sentenza n. 237 del 2009 si legge che "lecircolari non vincolano gli uffici gerarchicamente subordinati (...) aiquali è data facoltà di disattendere il contenuto delle direttivesenza che tale comportamento possa essere invocato quale causa dinullità o vizio dell'atto impositivo per difformità rispetto allacircolare esplicativa" . Un orientamento che era stato già chiaritodalla stessa Corte di Cassazione, sezioni unite civili (Sentenza 2novembre 2007, n. 23031). Una giurisprudenza che dovrà esseresicuramente valutata alla luce della determinazione di sottoporre adispezione, le determinazioni di coloro che ricoprono il pubblico
ufficio di docente della scuola primaria "Longhena" di Bologna, i
quali pur attenendosi ad un preciso ordine di servizio adottato dlDirigente Scolastico, che reintroduceva la valutazione numerica solosulla base delle circolari e non di atti normativi vigenti, hannoinserito la valutazione in decimi esprimendola con il massimopunteggio "10". L'anno scolastico è iniziato quando nemmeno la legge
169/2008 era vigente, nei primi due mesi non esisteva la valutazionein decimi, ed i giudizi (non numerci) avevano una scala di valori didiversa: l'introduzione in itinere ha creato un'evidente impossibilitàdi procedere ad una conversione della valutazione in cifre numeriche.La valutazione intermedia (primo quadrimestre) è di fatto tecnicamenteimpossibile, quindi nel dubbio, esprimendo il massimo, i docenti dellascuola "Longhena" hanno adottato la decisione più favorevole al finedi non ledere legittimi interessi dell'utenza. Coloro, politici dialto livello, che sostengono la sussistenza di violazioni normative,sanno benissimo che nel caso di specie semplicemente esse non esistono.
Salvatore Pizzo*
Cronista giudiziario in Parma e docente di scuola primaria statale
Ultimo aggiornamento ( sabato 14 febbraio 2009 )

Nessun commento: