sabato 6 febbraio 2010

- Una lettera dall'ANDIS: come il Governo sta strangolando la scuola dello Stato

INVITO A COMMETTERE REATI?

Moltissime Scuole sono ancora alle prese con la predisposizione del Programma Annuale 2010 e con la presente non voglio entrare nel merito dell’indecenza della scarsità di risorse di cui dispongono le Scuole Pubbliche, mi voglio invece soffermare e porre all’attenzione le questioni, a mio avviso anche di natura penale, che attanagliano le Scuole in questa fase AMMINISTRATIVO-CONTABILE.

Dopo l’anno 2000 a seguito dell’introduzione dell’autonomia scolastica le scuole predispongono un programma annuale previsto da un preciso Decreto Ministeriale il n° 44/2001 ed una delle operazioni principali è la determinazione dell’AVANZO DI AMMINISTRAZIONE art. 3 ( le scuole NON POSSONO avere un DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE).
Questo avanzo è dato dal risultato di una operazione semplicissima:
CASSA + RESIDUI ATTIVI – RESIDUI PASSIVI.
L’Avanzo viene poi distinto in Avanzo Vincolato ed Avanzo non vincolato.
Il vincolo all’avanzo viene dato dall’erogatore del finanziamento che ne dispone l’utilizzo. L’erogatore può essere pubblico o privato.
Anche lo Stato impone dei vincoli, per esempio su tutti i finanziamenti che attengono a precisi istituti contrattuali (Fondo d’Istituto, Funzioni, Incarichi, ecc)- In questo caso la Scuola non può fare altro che reindirizzare le risorse dell’avanzo vincolato al loro “progetto iniziale” mentre sulle risorse non vincolate esprime la propria “autonomia” e decide cosa farne.

Le novità di questo anno sono sconvolgenti, con una “nota” di fatto si stravolgono i dettami del Decreto n. 44 attuativo di una Legge dello Stato e praticamente, con un chiaro ECCESSO DI POTERE si impone alle scuole di non determinare l’avanzo di amministrazione così come previsto, ma siccome lo STATO non garantisce per i residui attivi accesi dalle scuole (per alcune parliamo anche di residui che risalgono al 2000) l’operazione che si dovrà fare DI FATTO è quella di AZZERARE l’avanzo di amministrazione sia vincolato che non vincolato.
PRIMA OBIEZIONE e MOTIVO DI IMPUGNATIVA DINANZI AD UN GIUDICE AMMINISTRATIVO, una nota Ministeriale non può modificare le disposizioni di un Decreto attuativo di una Legge dello Stato.

Praticamente se la Cassa è superiore ai RESIDUI PASSIVI ti rimane qualcosa (forse 10 scuole in tutta Italia) altrimenti vai in DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE, ma siccome non ci puoi andare allora sempre con note di provenienza Pubblica e con i consigli di associazioni di categoria(?) ti indicano di PAREGGIARE CON I RESIDUI ATTIVI.
SECONDA OBIEZIONE o i residui attivi sono veri ed esigibili oppure no?

C’è una obiezione che alcuni pongono circa il requisito della esigibilità e riscuotibilità dei residui perché le scuole non hanno il potere di agire contro lo Stato perché ne sono una parte. Allora rovesciamo la medaglia, possiamo dire che le Scuole possono tranquillamente AZZERARE quei residui passivi composti da TASSE che le Scuole devono allo Stato visto che ne sono parte?
Per il principio di reciprocità possiamo dare questo messaggio? Beh, credo proprio che anche in questo caso si vada prefigurando un bel REATO, perché il mancato pagamento di tasse e contributi ha risvolti PENALI o nel caso di rapporti Stato/Scuola/Stato vengono meno i codici?

TERZA OBIEZIONE riguarda il contenuto della nota Ministeriale che a mio avviso OGGI è INEFFICACE e NULLA ed ancora non ho letto da nessuna parte questa cosa. In questa nota si dispone sulla base di un AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO e questo è tale solo fino alla data del 31 dicembre dell’anno precedente la predisposizione del Programma Annuale, dal I gennaio l’AVANZO DI AMMINISTRAZIONE diventa DEFINITIVO e quindi quella “benedetta” nota ha concluso i suoi effetti.
Forse per raggiungere l’intento che l’Amministrazione si PREFIGGE c’è bisogno di un altro intervento, specifico, sul tema della VERIDICITA’ dei residui attivi e/o sulla capacità dell’Amministrazione di farne fronte.

Per finire mi risulta, a detta di una serie di ex colleghi (sono un ex DSGA mandato in pensione), che i revisori dei conti ed in vari consessi Ti danno “consigli” del tipo:
“IMPEGNATE LE SOMME DI AVANZO” sull’esercizio finanziario precedente.
Va bene che il FALSO in BILANCIO non è più reato, ma il falso in atto pubblico SI!
Impegnare come si va dicendo i 4/12 di FONDO DI ISTITUO o qualsiasi altra spesa, oggi, come se fosse ancora il 30 dicembre 2009 è una vera e propria indecenza amministrativa, ed il messaggio della Nota Ministeriale sul programma Annuale 2010, in parte condivisibile, perchè in qualche modo tenta di mettere dei paletti e di indirizzare verso una “sana gestione” è FREGATA.

La cosa incredibile che potrà succedere nelle scuole che, giustamente e correttamente hanno fatto confluire nell’AVANZO VINCOLATO le risorse del Fondo di Istituto e degli altri salari accessori accantonati nel 2009 per 4/12, come da disposizioni, per finanziare i salari accessori dell’a.sc. 2009/10, un Dirigente o un revisore qualsiasi, di fatto potrà decurtare di 4/12 i SALARI ACCESSORI messi a disposizione dai Contratti Collettivi di Lavoro per compensare il personale.
E’ appena il caso di ricordare che mentre si predisponeva il programma Annuale 2009 i Revisori dei Conti hanno fatto molta attenzione a che i 4/12 dei salari accessori confluissero nello Z01 (residua disponibilità da programmare) per fare in modo di utilizzarli correttamente per l ’anno scolastico 2009/10, mi e Vi chiedo con quale coraggio e leggerezza oggi si pensa di appropriarsi di quelle risorse.
Anche in questo caso il comportamento dell’Amministrazione, inutile sottolineare che E’ MOLTO SCORRETTO!

Personalmente credo che le azioni possibili siano molte ma la prima in assoluto è un nuovo intervento ministeriale che chiarisca che quella nota OGGI è buona solo in parte o altrimenti l’unica alternativa che rimane per l’immediato è chiedere al TAR del Lazio la sospensiva della Circolare Ministeriale che detta indicazioni sul programma Annuale 2010, poiché in contrasto con PROVVEDIMENTI normativi che hanno un valore superiore.

Antonio Itri

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