venerdì 14 novembre 2008

-- Il FASCISMO TORNA DAL NORD


Guardate un po', zitti zitti, come si prepara il terreno alla "normalizzazione"

MIUR.AOODRVE-Uff.I/7695-C23a
Venezia, 06.11.08
Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche
statali di ogni ordine e grado
del Veneto
Loro sedi
e, p.c. Ai Dirigenti degli USP del Veneto
Loro sedi
Oggetto: Ruolo e competenze degli organi scolastici – Utilizzo delle sedi delle istituzioni
scolastiche
Alla luce dei recenti avvenimenti che hanno interessato molte scuole, riguardanti le proteste attuate da una parte dei docenti e dei dirigenti scolastici contro le nuove disposizioni introdotte dal DL 137 del 2008 convertito nella legge n. 169 del 2008, questo Ufficio ritiene di dover precisare quanto segue in ordine alle modalità che in alcuni casi sono state adottate.
Diritti inviolabili sanciti dalla nostra Costituzione sono il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero (art. 21) e quello di riunirsi pacificamente in luogo pubblico previo preavviso alle competenti autorità (art. 17). Dignità costituzionale è stata anche riconosciuta, dall’art 40, al diritto di sciopero, sancendo che esso è esercitabile nell’ambito delle leggi che lo regolano.
Da tali norme discende, pertanto, che i cittadini, in quanto tali e in quanto lavoratori, hanno il diritto di esprimere liberamente le proprie opinioni in merito alle scelte operate dai provvedimenti governativi e legislativi i cui effetti ricadono nella loro sfera giuridica.
A questi principi, espressione di libertà fondamentali, fa da contraltare l’art. 98 Cost. che, con riferimento ai pubblici dipendenti, recita "I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione". A sua volta l’art. 97 Cost. sancisce che "Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari". Da tali norme discende che tutti i dipendenti pubblici devono rispettare le prescrizioni di legge ai fini della cura dell’interesse pubblico loro rimesso.
Questo principio trova puntuale disciplina nell’art. 2 del "Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni", introdotto con DPCM 28/11/2000, in cui è stabilito che "[…] Il dipendente conforma la sua condotta al dovere costituzionale di servire esclusivamente la Nazione con disciplina ed onore e di rispettare i princìpi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione. Nell'espletamento dei propri compiti, il dipendente assicura il rispetto della legge e persegue esclusivamente l'interesse pubblico; ispira le proprie decisioni ed i propri comportamenti alla cura dell'interesse pubblico che gli è affidato (comma 1) […..] Egli non svolge alcuna attività che contrasti con il corretto adempimento dei compiti d'ufficio e si impegna ad evitare situazioni e comportamenti che possano nuocere agli interessi o all'immagine della pubblica amministrazione (comma 2) […] Il comportamento del dipendente deve essere tale da stabilire un rapporto di fiducia e collaborazione tra i cittadini e l'amministrazione. Nei rapporti con i cittadini, egli dimostra la massima disponibilità e non ne ostacola l'esercizio dei diritti" (comma 5). In tale ottica va letto anche l’art. 11, comma 2, per il quale "Salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali e dei cittadini, il dipendente si astiene da dichiarazioni pubbliche che vadano a detrimento dell'immagine dell'amministrazione. Il dipendente tiene informato il dirigente dell'ufficio dei propri rapporti con gli organi di stampa".
I principi in ultimo evidenziati si estendono a tutto il personale del pubblico impiego, qualsiasi siano le mansioni e il settore in cui esso opera e trovano, in particolare, applicazione al personale della scuola, in quanto il DPCM 28.11.2000 costituisce allegato n. 2 al CCNL del 29.11.2007. In buona sostanza, l’osservanza di tali principi deve ispirare i comportamenti dei dipendenti pubblici anche quando essi manifestino la propria contrarietà ai provvedimenti adottati. Vanno, poi, senza dubbio censurate quelle forme di protesta che sfocino in comportamenti illegittimi e penalmente rilevanti.
Andando, in particolare, all’attività posta in essere dal personale scolastico, si evidenzia che anch’essa è attività amministrativa, il cui principio informatore è il principio di legalità (art. 1 legge 241/90) che sancisce la necessaria corrispondenza della stessa alle disposizioni di legge e alle sue finalità.
Analizzando poi, le attribuzioni degli Organi Collegiali della scuola, è dato notare che il T.U. 297/94 individua, all’art. 7, le competenze del Collegio dei docenti, prevedendo, tra le altre, il compito di deliberare in materia di funzionamento didattico del Circolo o dell'Istituto. In sostanza il potere deliberativo del Collegio dei docenti si esplica secondo i principi e nelle materie indicate dalla norma attributiva del potere. A conferma di ciò, si può richiamare la lett. r) dell’articolo citato, ai sensi della quale il Collegio dei docenti "si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal presente testo unico, dalle leggi e dai regolamenti, alla sua competenza".
Stesso vincolo è posto alle attribuzioni del Consiglio d’istituto, per il quale, dopo un’elencazione non esaustiva delle funzioni, l’art. 10, comma 8, rinvia al Testo Unico, alle leggi e ai regolamenti, al fine di individuare ulteriori materie attribuite alla sua competenza.
È da precisare, inoltre, che, nello svolgimento delle proprie funzioni, gli organi collegiali operano sotto il diretto coordinamento del Dirigente scolastico, il quale è responsabile del conseguimento degli obiettivi e organizza l’attività scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia, ponendosi comunque quale garante della legalità.
Va peraltro ricordata la funzione di leadership propria del dirigente scolastico che sovraintende a tutta l’attività didattico-educativa e che, come tale, si pone in atteggiamento di ascolto della comunità e di recepimento delle istanze, anche critiche, che essa rappresenta, in un’ottica costruttiva, volta al miglioramento del servizio e alla crescita complessiva dei membri della comunità scolastica stessa.
Da quanto sopra, si evince che gli organi scolastici, tanto monocratici (Dirigente scolastico) quanto collegiali (Consiglio di classe, d’istituto, di circolo, Collegio dei docenti ecc.), possono deliberare solo in quelle materie di pertinenza e per il raggiungimento di quegli obiettivi connaturati alla funzione loro propria. Ciò non contrasta, anzi si pone in linea, con quella che è la cornice entro cui deve operare l’autonomia scolastica, il cui scopo, individuato dall’art. 1 del DPR 275/99, consiste nel promuovere "gli obiettivi nazionali del sistema d’istruzione" che sono unitari in tutto il territorio, pur distinguendosi nelle specificità delle singole realtà regionali e locali.
Diversi, invece, sono i contesti in cui il personale scolastico può legittimamente esercitare i propri diritti sindacali, evitando un uso improprio dell’organo collegiale di appartenenza.
A riguardo dell’utilizzo delle scuole per attività diverse da quelle scolastiche, fatto salvo quanto stabilito dall’art. 8 del CCNL 2006/08 comparto scuola, in base al quale "I dipendenti hanno diritto a partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali, in idonei locali sul luogo di lavoro concordati con la parte datoriale pubblica…", si fa presente che, ai sensi dell’art. 96, comma 4, TU 297/94, "Gli edifici e le attrezzature scolastiche possono essere utilizzati fuori dell'orario del promozione culturale, sociale e civile; il comune o la provincia hanno facoltà di disporne la temporanea concessione, previo assenso dei consigli di circolo o di istituto, nel rispetto dei criteri stabiliti dal consiglio scolastico provinciale".
Ai sensi di quanto sopra, nei limiti della funzione suddetta, l’utilizzo dell’edificio scolastico, richiesto sia da soggetti terzi estranei alla scuola, sia da operatori scolastici, va esercitato nel rispetto dei criteri e delle modalità stabilite, di comune accordo, dagli organi e dagli enti aventi competenza in materia.

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